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AVVISO PUBBLICO per l’inserimento nell’anagrafe del fabbisogno abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP (art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2019

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dalle ore 12.00 del 02 marzo 2026 alle ore 14.00 del 15 aprile 2026 sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione.

Data:

16 Gennaio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

La Regione Campania, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n. 11/2019, in attuazione dell'art. 3, comma 4, lettera b) e c) della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 1,
AVVISA
che dalle ore 12.00 del 02 marzo 2026 alle ore 14.00 del 15 aprile 2026 sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP di ciascun Comune della Regione Campania.
La Regione provvede alla pubblicazione del presente Avviso, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.
ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI
1. La domanda deve essere presentata dal richiedente relativamente all’intero nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, e pertanto, oltre al richiedente:
a) il coniuge (non legalmente separato);
b) il soggetto unito civilmente ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 20/05/2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
c) il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36, legge 76/2016. Per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che siano coabitanti, abbiano dimora abituale nello stesso Comune, risultino nello stesso stato di famiglia e abbiano presentato apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune in cui la coppia ha la residenza ai sensi dell’art. 1, comma 37, legge 76/2016;
d) i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, anagraficamente conviventi. Ai fini dell’Avviso si considerano figli anche i figli conviventi del coniuge, del soggetto unito civilmente, del convivente di fatto;
e) gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini, anagraficamente conviventi;
f) ogni altro componente della famiglia anagrafica.
2. Il richiedente può presentare la domanda solo per sé stesso e per il coniuge o per il soggetto unito civilmente o per il convivente di fatto, unitamente ai figli anagraficamente conviventi, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare, qualora intenda costituire un autonomo nucleo familiare.
3. Il richiedente può presentare altresì la domanda solo per sé stesso, unitamente ai figli anagraficamente conviventi, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare, qualora:
a) sia una persona di stato libero o separata legalmente o divorziata, in presenza di figli anagraficamente conviventi;
b) sia una persona separata legalmente o divorziata che abbia perso il diritto all’abitazione nella casa coniugale;
c) sia una persona il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l’originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza;
d) intenda costituire con un soggetto non incluso tra i componenti del proprio nucleo familiare (di seguito “soggetto aggiunto”), entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o una convivenza di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016. È possibile includere nella domanda ulteriori soggetti solo se figli anagraficamente conviventi (legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo) del soggetto aggiunto.
4. Nel caso di domande presentate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, lett. a), b) e c), il richiedente deve sempre indicare in domanda tutti i componenti dell’originario nucleo familiare. Nel caso di domande presentate ai sensi del precedente comma 3, lett. d), il richiedente deve sempre indicare in domanda tutti i componenti dell’originario nucleo familiare, il soggetto aggiunto e tutti i componenti dell’originario nucleo familiare del soggetto aggiunto.
5. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda, anche nell’ipotesi in cui uno o più componenti intendano costituire nuovo o autonomo nucleo familiare. Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare del richiedente non può partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare. Analogamente, il soggetto aggiunto e i componenti del suo nucleo familiare, ai sensi del precedente comma 3 lett. d), non possono partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Tutti i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e al momento dell’assegnazione dell’alloggio devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l’ipotesi in cui l’alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente. Non precludono l’accesso le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all’intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude, altresì, l’accesso il diritto di proprietà dell’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell’unione civile di cui all’articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
c) assenza della piena titolarità sul territorio nazionale del diritto di proprietà di uno o più alloggi, il cui valore complessivo della rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale, rilevato nella sezione Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Gazzetta Ufficiale, di un alloggio ubicato nel Comune per il quale si presenta la domanda, di categoria A/2, classe 2, avente un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo familiare, calcolato sulla base del valore medio delle zone
censuarie. Qualora non sia presente il valore della rendita catastale del Comune per il quale si presenta la domanda, si considera il valore del Comune capoluogo della provincia di riferimento. Non precludono l’accesso le quote parziali del diritto di proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all’intero nucleo familiare la piena titolarità del diritto di proprietà;
d) non essere stati destinatari negli ultimi dieci anni di contributi pubblici per l'acquisto di un alloggio, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
e) un valore ISEE non superiore a euro 16.000,00. Ai soli fini del calcolo dell’ISEE, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE). Nel caso dei soggetti che presentino domanda per la formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. d), si considera anche il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto aggiunto. In tal caso, ai fini dell’Avviso i valori ISEE di ciascuno dei due nuclei familiari di provenienza non devono superare il limite di 16.000,00 euro, mentre ai fini della collocazione nella Graduatoria si considera il valore ISEE più alto tra i due;
f) assenza di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa,per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;
g) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i quali è prevista in astratto la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a dieci anni, nonché per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ai sensi dell’art. 416 bis 1, comma 1, c.p. e per i
delitti di cui agli articoli 572 c.p., 416 c.p., 558 bis c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 quinquies c.p., 387 bis c.p., salvo il caso che la pena sia stata espiata o che sia intervenuta estinzione del reato o della pena; non essere sottoposti, con provvedimento definitivo, a uno o più misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice Antimafia”;
h) non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnato, al di fuori dei casi previsti dalla legge, negli ultimi dieci anni;
i) non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o destinatari di provvedimenti di annullamento ai sensi dell’articolo 13 comma 8
del Regolamento regionale n. 11/2019.

Ultimo aggiornamento: 16/01/2026, 09:25

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